IMU e TARI per Italiani all'Estero

E' stato introdotto un discreto "sconto" per i pensionati italiani residenti all'Estero nel caso in cui hanno case, non affittate, in Italia.

Si tratta ovviamente di casi in cui l'immobile non è affittato, nemmeno temporaneamente, ma ovviamente si riferisce a contratti di locazione, quindi gli affitti in nero non sono contemplati.

Sicuramente si tratta di una buona iniziativa da parte del Governo italiano, che permette a molti italiani che hanno lavorato e vissuto all'Estero di non pagare le tasse italiane per case che, saltuariamente usano, magari qualche mese all'anno visto che devono essere residenti all'Estero. (non è contemplato il registro AIRE, ma lo suppongo).

Commi 48 e 49

(IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

 

I commi 48 e 49, inseriti durante l’esame parlamentare, riducono alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi. Più in dettaglio le norme in esame (comma 48) concedono agevolazioni sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufruttoda soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia.

 

Il comma 49 istituisce un apposito Fondo di ristoro in favore dei comunia compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021. Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; alla relativa ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021).